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There are no translations available. Repertorio n. 18278 Raccolta n. 6163
ALLEGATO "A" AL N. 6163 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FATEBENEFRATELLI PER LA RICERCA BIOMEDICA E SANITARIA (A.Fa.R.)ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDEE' costituita 1’Associazione Fatebenefratelli per la Ricerca Biomedica e Sanitaria (A.Fa.R.), con sede in Roma, Via della Nocetta n. 263.
L’Associazione è un organo autonomo senza scopi di lucro. ARTICOLO 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONEL'Associazione, ispirandosi alle finalità e carisma della ospitalità dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli in armonia con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, si propone di promuovere e realizzare attività di ricerca clinica e sperimentale in campo biomedico e di sanità pubblica in senso generale e in senso specifico l'utilizzo ed applicazione di ricerche sulla ottimizzazione delle risorse e umanizzazione delle prestazioni sanitarie, socio sanitarie e assistenziali. Svolge anche, in materia, funzioni di collegamento e di riferimento fra le strutture dello stesso Ordine S. Giovanni di Dio in Italia, nell'Unione
Europea e nel resto del mondo. Lo svolgimento delle ricerche promosse dall'Associazione sarà realizzato in stretto collegamento con le attività di ricovero e cura, allo scopo:
a) di valorizzare l'approccio assistenziale dell'Ordine di S. Giovanni di Dio fondato sul rispetto e sulla solidarietà attiva con le persone malate;
b) di applicare le scienze umane alla sanità, individuando e rendendo operanti criteri di assistenza globale, atti a migliorare i livelli qualitativi degli interventi terapeutici nel rispetto della più efficiente gestione delle risorse impiegate;
c) di promuovere il trasferimento delle conoscenze acquisite verso altre istituzioni di ricovero e cura, verso il personale, in un'ottica di aggiornamento e formazione permanente;
d) di promuovere, in collaborazione con altri enti progetti sperimentali nelle materie rientranti nell'oggetto sociale.
Per il raggiungimento delle finalità esposte vengono attivatilaboratori, gruppi di lavoro, contratti di ricerca, borse di studio, pubblicazioni, convenzioni e rapporti di collaborazionecon istituzioni e centri di ricerca in Italia ed all'estero, convegni, corsi e seminari ed altre iniziative di trasferimento delle conoscenze. Gli Enti Associati si impegnano inoltre ad adeguare le proprie strutture in armonia con le indicazioni tecnico-organizzative e scientifiche previste dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento dell'attività di ricovero e cura a carattere scientifico.
ARTICOLO 3 - DURATALa durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre2024.
Con delibera approvata con voto favorevole dei 2/3 dei rappresentanti degli Enti Associati, l’Assemblea potrà, prima di tale data, disporre una proroga di ulteriori anni venti e così successivamente di venti anni in venti anni.
ARTICOLO 4 - ENTI ASSOCIATIPossono assumere la qualità di Enti Associati tutti gli Enti ecclesiastici italiani e stranieri dell'Ordine di San
Giovanni di Dio che intendono collaborare con l’A.Fa.R. nell’attività di ricerca di cui all’art. 2 del presente Statuto.
L’adesione è subordinata alla presentazione di una domanda da sottoporsi all’approvazione del Consiglio d'Amministrazione nella quale sia indicato l’impegno a prestare la suddetta collaborazione ed a corrispondere i contributi iniziali ed annuali nelle misure deliberate dall’Assemblea.
Gli Enti aderenti potranno in qualsiasi momento recedere dall’Associazione. Il recesso avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso da inoltrare a mezzo raccomandata a.r. al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione.
Il mancato versamento della quota associativa annuale nel termine fissato verrà interpretato dall'Associazione come notifica della volontà dell'associato di recedere dal novero dei partecipanti.
La qualità di Associato si perde inoltre per delibera del Consiglio di Amministrazione adottata, previa contestazione degli addebiti e sentito l’Ente interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso all’Assemblea, salva la facoltà per lo stesso di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 24 c.c. secondo comma.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Nel quadro delle finalità statutarie ed a supporto dei propri programmi di ricerca, l'Associazione potrà realizzare collaborazioni con le Province dell'Ordine esistenti in altri Paesi da cui dipendono Istituti di ricovero e cura o strutture sanitarie e assistenziali presso le quali vengono condotte sperimentazioni cliniche e di ricerca.
Con delibera dell’Assemblea sono stabilite ogni tre anni le linee di ricerca che devono essere seguite nella predisposizione di programmi e di progetti dell'Associazione, tenendo presenti anche le indicazioni e programmazioni generali nazionali, europee e internazionali.
L'Associazione viene incaricata della predisposizione e realizzazione dei singoli progetti coordinandone la gestione e coinvolgendo anche le strutture e gli operatori ad essi assegnati dai singoli Enti Associati.
ARTICOLO 5 - MEZZII mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione sono costituiti:
a) dal fondo sociale;
b) dai contributi e finanziamenti pubblici e privati, destinati a studi e ricerche effettuati dall’Associazione;
c) dai lasciti e donazioni disposti in favore dell'Associazione;
d) dalle strutture e dai servizi messi a disposizione dagli Enti Associati per il raggiungimento delle finalità sociali, ferma restando l'autonomia patrimoniale dei singoli Enti;
e) dalle quote associative e dagli eventuali contributi supplementari versati dagli Enti Associati nella misura e nei termini stabiliti annualmente dell'Assemblea;
f) dalla quota concordata dei contributi e proventi di tutte le ricerche conto-terzi effettuate dai Centri associati;
g) dagli eventuali avanzi di gestione. L'Associazione potrà istituire sedi operative o sopprimere sedi preesistenti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Scientifico.
L'esercizio finanziario dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONESono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Tecnico Scientifico, il Segretario Generale, il Direttore Scientifico, il Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 7 - L'ASSEMBLEAL'Assemblea è costituita da un rappresentante religiosoper ciascuno degli Enti associati; inoltre, partecipano all'assemble a senza diritto di voto:
- il Segretario Generale;
- il Direttore Scientifico;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte 1'anno, entro il 30 dicembre per 1'approvazione del programma generale e dello stato di previsione dell'esercizio sopravveniente ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, designato con le modalità del successivo articolo 10.
Spetta al Presidente di constatare il diritto di intervento in Assemblea, le eventuali deleghe e la legalità della costituzione. Il Segretario verbalizzante sarà designato dal Presidente, di volta in volta, tra i componenti dell'Assemblea, tranne i casi in cui il verbalizzante è un notaio. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita ai partecipanti almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione o anche a mezzo telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima; la seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore di distanza dalla prima.
Anche in assenza di formale convocazione, si considerano comunque valide le riunioni in cui siano presenti i rappresentanti degli Enti Associati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale, il Direttore Scientifico ed il Presidente del Collegio dei Revisori dell’Associazione.
Sono valide le riunioni svolte per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e dì tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
ARTICOLO 8 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMEBLEAL'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti religiosi degli Enti associati.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di rappresentanti religiosi.
Fatti salvi i casi in cui il presente Statuto dispone maggioranze diverse, l'Assemblea delibera con i voti favorevoli della maggioranza degli associati presenti ed aventi diritto al voto.
ARTICOLO 9 - POTERI DELL'ASSEMBLEASono competenze dell'Assemblea:
- la approvazione degli indirizzi generali e dei programmi triennali dell'Attività dell'Associazione;
- l'approvazione dello stato di previsione e del bilancio consuntivo annuale;
- la modifica dello Statuto e le decisioni relative allo scioglimento dell'Associazione, previa conforme decisione degli Enti associati, nonché le modalità di devoluzione del patrimonio;
- le deliberazioni su quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione o riservato all'Assemblea da leggi e regolamenti.
ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTEII Presidente è nominato dall'Assemblea tra i rappresentanti legali degli Enti associati o tra i religiosi da questi proposti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L’Assemblea nomina tra i rappresentanti legali degli Enti associati o tra i religiosi da questi proposti anche il Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimenti temporanei del Presidente ne assumerà le funzioni. Anche il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
ARTICOLO 11 - COMPETENZE DEL PRESIDENTEII Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione.
Al medesimo è conferito il potere di disporre dei fondi dell'Associazione per dare esecuzione, nei limiti dei relativi preventivi, ai programmi approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e, ove non sia stato nominato il Segretario Generale, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
In caso di urgenza può adottare delibere sulle materie di cui alle lettere "c", "e", "g" del successivo articolo 13 relativo alle competenze del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole per l'approvazione allo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEII Consiglio di Amministrazione è composto da due componenti per ogni Ente associato nominati dall'Assemblea, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente nominati ai sensi dell’articolo 10.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un Segretario Generale che resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale in corso ed è rieleggibile.
Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, senza diritto al voto:
- il Segretario Generale;
- il Direttore Scientifico;
- i Coordinatori Scientifici di ciascun Ente Associato;
- il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Se durante il triennio il Presidente o gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione venissero a mancare per dimissioni o per altre cause, l'Assemblea provvederà alle sostituzioni con le stesse modalità previste per la nomina di ciascuno di essi ed i nuovi nominati resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
II Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal rappresentante religioso di uno degli Enti associati. La convocazione del Consiglio è fatta tramite lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o anche a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica da inviare almeno tre giorni prima della riunione. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti designati ed aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti ed aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono valide le riunioni svolte per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tali identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
ARTICOLO 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONESono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare spetta ad esso:
a) preparare e proporre all'Assemblea gli indirizzi generali e i programmi annuali, e pluriennali di attività secondo le linee di ricerca di cui all'art. 4.
Lo stato di previsione ed il bilancio preventivo dovranno essere approvati e depositati presso la Sede legale trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea chiamata ad approvarli;
b) approvare regolamenti per lo svolgimento delle attività di ricerca ed i regolamenti e le procedure amministrative per la rendicontazione dei progetti e l'uso delle risorse;
c) approvare i programmi ed i progetti di ricerca previamente predisposti dal Direttore Scientifico e da questi concordati con i Responsabili dei Centri Associati e dei singoli gruppi di lavoro o laboratori di ricerca, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, ed i preventivi relativi, nonché verificare periodicamente l'andamento generale dei programmi;
d) nominare il Direttore Scientifico ed il Segretario Generale;
e) approvare convenzioni ed intese di collaborazione tra l'Associazione ed istituti ed organismi scientifici e di ricerca operanti nel settore sanitario, socio sanitario e assistenziale, della ricerca e delle scienze umane, applicate a tale settore;
f) istituire borse di studio o assegni di sostegno nel quadro delle risorse a ciò destinate;
g) accettare lasciti e donazioni destinati all’Associazione;
h) assumere obbligazioni comunque preventivamente approvate da parte degli Enti associati.
Il Segretario Generale è incaricato di curare, nel rispetto delle competenze del Direttore Scientifico, la corretta gestione dell’Associazione e di attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che, con la delibera di nomina, gli conferisce i poteri a tal fine necessari.
ARTICOLO 14 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICOII Comitato Tecnico Scientifico è convocato e presieduto dal Direttore Scientifico dell'Associazione. Le riunioni sono convocate almeno una volta l’anno entro il 30 novembre, per esprimere il proprio parere sui programmi e progetti di ricerca presentati dal Direttore Scientifico. Oltre al Direttore Scientifico, sono membri del Comitato: un rappresentante designato da ogni Ente associato nonché un membro esterno nominato dal Consiglio di Amministrazione tra professori universitari di ruolo nel campo della Ricerca Sanitaria e delle Scienze Sociali applicate alla Sanità.
Tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico devono essere comunque scelti tra i professori universitari di ruolo o tra personalità di spicco nel mondo della cultura e della ricerca scientifica nel campo sanitario cui siano riconosciute qualità personali in linea con i principi contenuti nella "Carta di Identità" dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli.
Alle riunioni può partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Consigliere da questi delegato nonché il Segretario Generale.
Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica per un periodo variabile da tre a cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
ARTICOLO 15 - COMPETENZE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICOII Comitato Tecnico Scientifico:
a) esprime annualmente il proprio parere preventivo su programmi e progetti di ricerca da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
b) promuove iniziative nel campo del trasferimento delle conoscenze e dell'aggiornamento tecnico-scientifico, con particolare riguardo al personale delle sedi operative;
c) esprime, su richiesta del Direttore Scientifico, il proprio parere sugli argomenti attinenti le attività di ricerca sottoposto da altri organi dell'Associazione nonché sulla struttura e sui contenuti di eventuali pubblicazioni scientifiche di cui l'Associazione cura la redazione e l'edizione.
ARTICOLO 16 - DIRETTORE SCIENTIFICOII Direttore Scientifico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo variabile da tre a cinque anni e potrà essere riconfermato.
Possono essere designati alla carica di Direttore Scientifico soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per la nomina a componente del Comitato Scientifico.
ARTICOLO 17 - COMPETENZE DEL DIRETTORE SCIENTIFICOII Direttore Scientifico assume la responsabilità complessiva delle attività di ricerca promosse dall'Associazione. A questo scopo, il Direttore Scientifico:
- elabora proposte da sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico;
- cura i rapporti con altre istituzioni di ricerca e formazione;
- vigila sull'attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca corrente e sperimentale affidati alle sedi operative;
- vigila sulle attività di formazione e di aggiornamento svolte dalle sedi operative;
- propone 1'assunzione di nuovi ricercatori tramite contratti di ricerca a termine;
- raccoglie e valida, formulando le conseguenti proposte, le richieste di acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica.
ARTICOLO 18 - COMITATO ETICOPer i previsti e necessari pareri in merito a progetti e iniziative di ricerca, l'Associazione può avere un proprio comitato etico o, in mancanza, avvalersi per i suddetti fini di comitati etici degli enti associati o di quelli di analoghi enti.
ARTICOLO 19 - COLLEGIO DEI REVISORIII Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi designati dai rappresentanti religiosi degli
Enti associati, e da due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione .
Il Presidente dell'Associazione nomina il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori si riunisce per effettuare verifiche contabili, periodiche almeno quattro volte l'anno e dura in carica tre anni. Il Presidente del Collegio dei Revisori, o altro Revisore suo delegato, partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
I componenti effettivi del Collegio dei Revisori hanno diritto ad un emolumento calcolato in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 e successive modifiche o integrazioni.
ARTICOLO 20 - COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORIII Collegio dei Revisori:
- verifica la regolare tenuta della contabilità e l'andamento amministrativo dell'Associazione redigendo almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea apposite relazioni sui detti documenti contabili;
- Esprime pareri sullo stato di previsione e sul bilancio consuntivo;
- accerta la consistenza di cassa almeno ogni trimestre.
Il Presidente dell'Associazione può assistere alle riunioni del Collegio dei revisori
ARTICOLO 21 - MODIFICHE DELLO STATUTOLe eventuali modifiche del presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 dei rappresentanti degli Enti Associati ed approvate preventivamente dai rispettivi organi deliberanti di detti Enti.
ARTICOLO 22 - SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONEL'Associazione si scioglie:
a) per scadenze del termine;
b) per voto favorevole dei 3/4 degli Associati espresso con formale delibera dell'Assemblea;
c) per le altre cause previste dalla legge.
Al verificarsi di una delle cause di scioglimento, l’Associazione anche se riconosciuta come persona giuridica, dovrà estinguersi e liquidare il suo patrimonio. A tale scopo, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che procederanno in base a guanto disposto dagli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
I beni che restano dopo che si è compiuta la liquidazione saranno devoluti, a scelta dell'Assemblea come segue:
a) ad altri Enti o istituzioni appartenenti all'Ordine di San Giovanni di Dio che perseguano finalità di utilità generale analoghe a quelle proprie dell'Associazione e siano caratterizzati dall'assenza di ogni finalità di lucro;
b) agli Enti Associati, in parti uguali.
ARTICOLO 23 – LEGGE APPLICABILEPer quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile italiano ed alle Leggi cui lo stesso rinvia.
GEBHARD ALOIS KNOPP in religione FRA RUDOLF
MARIA CHIARA BRUNO Notaio
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